INFORMATIVA WEB SULLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING
La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha provveduto ad adottare una specifica procedura Whistleblowing secondo il D.lgs 24/2023.
1. Cos’è il Whistleblowing?
Con il termine “whistleblowing”, tradotto in italiano con “segnalazione”, si fa riferimento alla situazione in cui vengono a trovarsi coloro che, in ragione dell’attività lavorativa svolta, giungono a conoscenza di violazioni commesse nel contesto lavorativo e ne condividono il contenuto al fine di fermare i comportamenti illeciti.
Infatti, la partecipazione attiva e responsabile dei dipendenti e di terze parti attraverso la segnalazione di eventuali comportamenti non conformi all’etica del lavoro e alla normativa vigente, permette alla società di individuare eventuali problematiche e di adottare tempestivamente tutti i correttivi necessari, prevenendo il rischio che si verifichino reati e danni di tipo economico o reputazionale.
2. Chi sono i segnalanti?
I segnalanti sono tutti coloro che possono posso inviare una segnalazione: dipendenti, ex dipendenti, candidati a posizioni lavorative, tirocinanti, partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, soci e, più in generale, chiunque sia legato all’attività aziendale.
3. Oggetto della segnalazione
Oggetto della segnalazione potranno essere, in generale, le violazioni del diritto europeo, ed il diritto nazionale che ne consente l’applicazione, tra cui rientrano anche gli illeciti che ledono gli interessi finanziari dell’unione, che riguardano il mercato interno, la concorrenza e gli aiuti di stato o gli illeciti in violazione delle imposte sulle società. Inoltre, possono essere segnalate tutte le violazioni del D. Lgs 231/2001, del Modello 231 della Società e del Codice Etico.
La segnalazione deve essere adeguatamente circostanziata, cioè deve contenere dettagli sufficienti a consentire di accertare i fatti segnalati (es.: gli elementi che consentono di identificare i soggetti convolti, il contesto, il luogo e il periodo temporale dei fatti segnalati corredati da tutta la documentazione a supporto di cui il segnalante abbia pronta disponibilità).
I canali whistleblowing non possono essere utilizzati per i reclami commerciali o per le contestazioni e le richieste legate ad interessi di carattere strettamente personale.
Le segnalazioni devono basarsi su sospetti fondati ed elementi di fatto, qualora il segnalante dovesse agire in mala fede, potranno essere comminate sanzioni disciplinari nei suoi confronti.
4. Modalità di segnalazione
La gestione del canale di segnalazione è affidata ad un comitato whistleblowing costituito da due consulenti esterni indipendenti – Avv. Gino Bottiglioni e Avv. Stefano Bruno – selezionati per garantire imparzialità, riservatezza e competenza nella gestione delle segnalazioni ricevute.
La segnalazione whistleblowing può essere effettuata attraverso:
• posta cartacea c/o Studio Legale BRB, all’indirizzo Via Dal Luzzo, n.3 40125, Bologna (BO), con l’indicazione “alla cortese attenzione del Comitato di gestione delle segnalazioni”,
specificando il nome della Società del gruppo in cui si è verificata la presunta violazione, e apponendo in evidenza la dicitura “RISERVATA” sulla busta;
• incontro diretto con il comitato whistleblowing per effettuarne una segnalazione orale, attraverso una richiesta via e-mail all’indirizzo wbsegnalazioni@iporticihotel.com,
specificando:
– un recapito per essere contattato in modo riservato;
– la disponibilità per l’incontro;
– preferenze sul canale di comunicazione (es. incontro in presenza; video conferenza, ecc.)
5. Riservatezza
È garantita la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nel rispetto delle norme previste dal GDPR e dal Codice della Privacy.
Fanno eccezione i casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell’art. 2043 del Codice Civile, nonché delle ipotesi in cui per legge l’anonimato non possa essere opposto (vale a dire: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).
6. Divieto di ritorsioni
È vietata ogni forma di ritorsione personale o professionale in ragione della segnalazione effettuata. Se si ritiene di aver subito discriminazioni o ritorsioni a causa della segnalazione, è possibile comunicarlo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Le ritorsioni asseritamente subite devono essere caratterizzate da una connessione con la segnalazione effettuata.










